Passa da 3 a 10 articoli il ddl sul processo breve dopo l'esame di Palazzo Madama. Nel provvedimento di tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, fra le modifiche, si alza l'asticella della durata massima del giudizio penale, per reati puniti fino a 10 anni, che viene portata a tre anni, per il primo grado, due per il secondo e 18 mesi per la Cassazione.

Nella versione iniziale del disegno di legge, il tetto massimo, complessivo, per i primi due gradi di giudizio e per il ricorso in Cassazione, era fissato in 6 anni. Si prevede, poi, l'applicazione delle nuove norme sull'estinzione dei processi per violazione dei termini di durata ragionevole, anche, ai procedimenti relativi agli illeciti amministrativi, dipendenti da reato, di società, persone giuridiche e associazioni, di cui al Dlgs 231/2001. Le novità si applicheranno, anche, ai processi in corso: destinati all'estinzione, in particolare, saranno tutti i processi per reati coperti da indulto con pene massime inferiori a 10 anni, che non arrivano a sentenza entro 2 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio. È previsto un aumento dei termini fino a 2 anni e 3 mesi in caso di nuove contestazioni da parte del Pm.

Rimangono, invece, fermi i termini per ritenere "ragionevole" un giudizio: 2 anni per ciascuno dei primi 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Superati tali limiti, lo Stato dovrà risarcire l'interessato. Ecco, punto per punto, tutto quello che contiene il ddl sui "processi brevi", licenziato da Palazzo Madama , che sarà ora esaminato dalla Camera.

Entrata in vigore (articoli 9 e 10). Le nuove disposizioni sul processo breve entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. Scadenze e limiti diversi, per l'applicazione ai processi. In via generale, le novità legislative si applicano anche ai processi in corso: destinati all'estinzione tutti i processi per reati coperti da indulto con pene massime inferiori a 10 anni, che non arrivano a sentenza entro 2 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio. È previsto un aumento dei termini fino a 2 anni e 3 mesi in caso di nuove contestazioni del Pm. Nei giudizi, poi, di responsabilità contabile, le nuove norme si applicano anche ai giudizi in corso, quando dal deposito della citazione a giudizio nella segreteria della competente sezione della Corte dei Conti siano trascorsi almeno 5 anni e non si è concluso il giudizio di primo grado. Sul fronte, invece, delle aziende è prevista l'estinzione dei processi per reati commessi prima del 2006 per i quali non si sia ancora giunti a sentenza entro 2 anni.

Equo indennizzo (articolo 1). Arriva una razionalizzazione delle procedure di equo indennizzo previste dalla legge Pinto nei casi di violazione del diritto alla ragionevole durata dei processi. Si motiva la scelta per gli ingenti costi che, ogni anno, l'Italia paga per l'eccessiva durata dei giudizi: 14,7 milioni di euro, nel 2007, 25 milioni, nel 2008, 13,6 milioni, solo nel primo semestre 2009. Le nuove norme prevedono, in particolare, che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro 6 mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata. In questo modo, il meccanismo potrà assumere una funzione non solo risarcitoria, ma, anche, acceleratoria del giudizio. Presentata l'istanza di sollecitazione (nei confronti del ministero della Giustizia, per procedimenti del giudice ordinario, di quello della Difesa, per procedimenti militari e al ministero dell'Economia, in tutti gli altri casi), i processi godranno di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell'ufficio interessato, e la sentenza che definisce il giudizio potrà essere sinteticamente motivata (fanno eccezione le sentenze penali). Si fissa, poi, un termine "presuntivo" di irragionevole durata del processo: 2 anni per ciascuno dei primi 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Non si tratta, però, una presunzione assoluta, visto che il magistrato che decide sulla domanda di equa riparazione (vale a dire la corte d'appello competente) potrà aumentare il termine fino alla metà nei casi di complessità del caso e valutato, pure, il comportamento delle parti private e del giudice. Ai fini dell'equa riparazione, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nella citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza. Si considera, invece, terminato con la pubblicazione della decisione. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Si chiarisce, inoltre, per valorizzare la speditezza, ma, anche, la lealtà processuale, che dal termine di ragionevole durata del processo sono esclusi i periodi relativi ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno. Le nuove norme prevedono anche che, nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice debba tener conto del valore della domanda proposta, o accolta, nel procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine di ragionevole durata. L'indennizzo si riduce di un quarto, quando il procedimento, cui si riferisce la domanda di equa riparazione, è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza. La decisione sulla domanda di equa riparazione arriva con decreto, da emettere entro 4 mesi dal deposito della richiesta, contro cui è ammessa opposizione entro 60 giorni.

Estinzione del processo (articoli 5 e 8). Si prevede l'estinzione dell'azione penale e, quindi, del processo, per la violazione dei termini di ragionevole durata. Sarà emessa una sentenza ad hoc. L'imputato, tuttavia, può dichiarare di rinunciare all'estinzione del processo. La dichiarazione (volontaria) deve essere formulata personalmente in udienza o presentata dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale. Secondo le nuove norme l'estinzione processuale avviene secondo un doppio canale. Per i reati puniti con pena pecuniaria o detentiva, inferiore nel massimo a 10 anni, il giudice pronuncia l'estinzione del processo in 4 casi. Primo, quando dall'esercizio dell'azione penale, da parte del Pm, siano decorsi più di 3 anni senza arrivare alla pronuncia delle sentenza di primo grado. Secondo, quando dalla sentenza di primo grado siano decorsi più di 2 anni senza che sia arrivata la decisione di appello. Terzo, quando dall'appello siano passati più di 18 mesi senza che sia stata pronunciata la decisone di legittimità da parte della Cassazione. Ultimo, stop, invece, quando dal giudizio di rinvio, è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado di processo. Nella versione iniziale del provvedimento il tetto massimo complessivo per i primi due gradi di giudizio e per il ricorso in Cassazione era fissato in 6 anni. Aumenta, anche, il limite massimo di durata del processo per reati puniti con oltre 10 anni di carcere: 4 anni per il primo grado, 2 per l'appello e 18 mesi per il ricorso in Cassazione. Per i casi di mafia e terrorismo sono previsti 5 anni per il primo grado, 3 per l'appello e 2 per il ricorso in Cassazione. Solo per questi ultimi è possibile una dilatazione di un terzo dei tempi processuali, ma solo se il processo si rilevi particolarmente complesso o vi sia un elevato numero di imputati. Si indicano, poi, i casi in cui "l'orologio" dei termini è sospeso: per i periodi di sospensione del processo previsti dalla legge (autorizzazione a procedere o deferimento della questione a altro giudizio) o, nell'udienza preliminare e nella fase di giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore o quando il rinvio è stato disposto su loro richiesta, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisire una prova. A queste ipotesi, va aggiunta anche quella in cui il blocco del procedimento si verifica per una causa esterna, non imputabile agli organi giudiziari, come, quando, sia in atto l'estradizione dell'imputato. Si prevede poi che, quando in dibattimento vengono effettuate nuove contestazioni dal pubblico ministero, il termine di fase non può essere aumentato complessivamente per più di 3 mesi. Le nuove norme specificano, inoltre, che la sentenza di non doversi procedere, per estinzione del processo, una volta definitiva, produca l'effetto preclusivo del cosiddetto ne bis in idem. Si prevede, inoltre, che la parte civile che si sia costituita nel processo colpito dalla estinzione, quando trasferisce l'azione in sede civile, ha diritto sia alla riduzione della metà dei termini a comparire, sia alla trattazione prioritaria del processo relativo all'azione trasferita. Infine, le nuove norme sull'estinzione dei processi per violazione dei termini di durata ragionevole si applicano anche ai procedimenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato di società, persone giuridiche e associazioni, di cui al Dlgs 231/2001.

Incompetenza del giudice (articolo 6). Si prevede che se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiari, con sentenza, l'esistenza di una causa di non punibilità in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza, è tenuto a dichiarare la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede e trasmettere gli atti al Pm presso il nuovo giudice competente.

Monitoraggio sui costi del nuovo "processo breve" (articolo 7). Si introduce una sorta di "clausola di salvaguardia", che assegna al ministero dell'Economia il compito di assumere «conseguenti iniziative legislative» nel caso in cui si riscontri che dall'attuazione del presente ddl sul processo breve si rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Responsabilità contabile (articolo 4). Si prevede l'estinzione del giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti in due ipotesi. Quando, dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione siano trascorsi tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio in primo grado. Il termine scende a due se il danno erariale non supera il valore di 300mila euro. E, quando, poi, dalla notifica o pubblicazione del provvedimento che chiude il primo grado siano decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce l'eventuale giudizio d'appello. Tali termini si sospendono nel caso in cui l'udienza o la discussione siano sospese o rinviate su richiesta del convenuto, o del suo difensore, per necessità di acquisire prove. Si prevede, infine, che la Corte dei conti, a Sezioni unite, possa giudicare, anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni contro le delibere conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. Tali ricorsi vanno proposti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla formale comunicazione delle delibere.

Spese di giustizia (articolo 2). Si stabilisce che il procedimento per equo indennizzo è soggetto al pagamento del contributo unificato, fissato nella misura di 70 euro (come, attualmente, si paga per i processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200 euro, per quelli di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile, cioè, i procedimenti in camera di consiglio). Le nuove norme si applicano ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente ddl. Per tutti gli altri, invece, continua ad applicarsi l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Stato: danno all'immagine (articolo 3). Si fornisce un'interpretazione autentica all'articolo 17, comma 30-ter, del decreto anticrisi 2009. In particolare, si prevede che «qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni sull'azione per danno erariale, salvo che sia stata già pronunciata sentenza di merito anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito della richiesta».

 

Shopping24